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Valutazione
del rischio dovuto ai campi elettromagnetici
Il Capo I del Dlgs. 81/2008 è in
vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori
produttivi dal 30 luglio 2008. E’ tuttavia da precisare che mentre tale
data è la stessa per il rumore e vibrazioni, per il Capo IV (campi
elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il
legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi
significativi, in relazione ai quali esiste l’obbligo (sanzionabile) alla
valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive
per minimizzare il rischio. In pratica e per quanto riguarda i compiti
di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno
richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi
specificatamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del
titolo VIII del Dlgs.81/2008 ma resteranno validi, richiedibili e
sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel capo I Titolo VIII.
Restano quindi alcuni obblighi del
titolo VIII capo I disposizioni generali .
Postazioni di lavoro da valutare (Fonte
Ispesl)
- Tutte
le installazioni elettriche con correnti superiori a 100 A
- Macchinari
ed apparati per l’elettrolisi industriale
- Riscaldatori
dielettrici,
- Forni
a induzione
- Saldatori
elettrici (a filo, a tic, ecc)
- Magnetizzatori
e smagnetizzatori industriali
- Treni
e tram
- Diatermia
- Apparati
industriali di essiccamento e riscaldamento a microonde
- Tutti
i dispositivi medici che usino intenzionalmente esposizione a
radiazione elettromagnetica o applicazione di corrente (Tens, Tekar,
ecc)
- Stazioni
radio base se il lavoratore può avvicinarsi in prossimità delle antenne
- Cabine
e elettrodotti se vengono superati i 3 Micro Tesla
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